Art. 21.
(Acquacoltura e sistema di controllo).

      1. Al fine di ridurre l'impatto ambientale delle attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, e promuovere il miglioramento qualitativo e il benessere degli organismi allevati, in attesa della definizione di un quadro normativo europeo in materia, è riconosciuto il metodo di allevamento biologico per le produzioni dell'acquacoltura che rispettano il disciplinare previsto dall'allegato 2 della presente legge e che sono realizzate esclusivamente sul territorio nazionale.
      2. Gli operatori che intendono avvalersi per le loro produzioni da acquacoltura della denominazione e del marchio di cui all'articolo 22 devono obbligatoriamente assoggettarsi al regime di controllo di cui al titolo VIII. Le regioni e le province autonome competenti per territorio istituiscono un apposito elenco degli operatori dell'acquacoltura biologica o dispongono

 

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la necessaria integrazione degli elenchi di cui all'articolo 36. Analogamente è istituito un apposito elenco nazionale o è integrato quello previsto all'articolo 37.
      3. Gli organismi di controllo autorizzati in base all'articolo 30 qualora intendano esercitare la loro attività anche in relazione ai prodotti di cui al comma 1 del presente articolo devono sottoporre all'Autorità nazionale competente un apposito piano di controllo comprensivo dell'indicazione del personale e delle strutture qualificate destinati alle attività in esso previste. Fatto salvo parere contrario e motivato da parte del Comitato di valutazione degli organismi di controllo di cui all'articolo 29 da comunicare entro due mesi dal ricevimento della documentazione, l'organismo è autorizzato ad operare.
      4. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata in conformità alle disposizioni del titolo VIII, capo VI.